Statuto
STATUTO
LA NUOVA GROSSETO SOCC. COOP
Titolo I
Costituzione – Sede – Durata – Scopi –Oggetto Sociale
Art. 1 – Costituzione – sede – adesioni – norme applicabili
1. E’ costituita, con sede nel Comune di Castiglione della Pescaia (GR), la società cooperativa edilizia di abitazione denominata “La Nuova Grosseto Società Cooperativa”.
2. I soci hanno facoltà di istituire e sopprimere altrove, anche all’estero, sedi secondarie e gli stessi potranno istituire sedi amministrative, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie, stabilimenti e dipendenze in genere e comunque denominate.
La sede sociale può essere trasferita ad altro indirizzo nell’ambito del medesimo Comune con semplice decisione dell’Organo Amministrativo, senza che ciò costituisca modifica dell’atto costitutivo e dello Statuto Sociale; il trasferimento della sede in altro Comune costituisce invece modifica dell’atto costitutivo e dello Statuto e dovrà essere adottato con deliberazione dei soci.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nello statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.
Art. 2 – Durata e adesioni
1. La Cooperativa ha la durata di anni ottanta (80) e potrà essere prorogata con deliberazione dell’assemblea straordinaria.
2. La Cooperativa, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, aderisce, accettandone gli statuti ed i regolamenti, alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue ed alla Associazione Regionale nella cui circoscrizione si trova la propria sede sociale.
Art. 3 – Scopo mutualistico
1. La Società ha scopo mutualistico, che è perseguito con il soddisfacimento dei bisogni espressi dai propri soci, nell’ambito dell’oggetto sociale, attraverso la massima valorizzazione delle risorse umane, economiche e di lavoro che gli stessi soci possano rendere disponibili alla Società e la equa distribuzione, nel rispetto del principio di parità di trattamento conformemente alle previsioni statutarie e regolamentari della Società, dei vantaggi conseguiti dalle attività e servizi realizzati sia fra i soci beneficiari che fra i soci che non ne hanno potuto beneficiare, anche mediante la contribuzione dei soci beneficiari all’aumento delle risorse della Società destinabili alla promozione ed allo sviluppo delle attività svolte e dei servizi prestati. E’ parte integrante dello scopo mutualistico della Società la sua apertura alla adesione di tutte le persone che abbiano uguali bisogni e condividano gli stessi principi mutualistici.
2. Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, nell’ambito dell’oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata, a condizioni possibilmente migliori rispetto a quelle ottenibili sul mercato, il soddisfacimento dei propri bisogni abitativi.
3. La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.
Art. 4 – Oggetto sociale
1. La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto principalmente l’assegnazione ai soci, in proprietà, in godimento, ovvero in locazione o ulteriori forme contrattuali, di immobili abitativi e pertinenziali realizzati, recuperati o comunque acquisiti da parte della cooperativa, nonché in via accessoria o strumentale attività o servizi anche di interesse collettivo connessi direttamente o indirettamente all’oggetto sociale principale.
Pertanto la Cooperativa potrà altresì:
- realizzare e gestire Centri Servizi per attività funzionali di quartier; in particolare la Cooperativa potrà realizzare e gestire
-uffici;
- uffici per attività terziarie e commerciali;
- strutture ricettive e comunque di servizio quali pensionati;
- ristoranti, bar, cinema e altre strutture per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché di intrattenimento e svago;
- asili e scuole materne;
- palestre e centri benessere;
-ed ove necessario, con le prescritte autorizzazioni, strutture sanitarie, riabilitative e comunque in genere rivolte alla cura e alla salute della persona;
- centri per anziani;
- negozi, locali per attività artigianali, parcheggi e comunque di spazi destinati al parcheggio e alla sosta dei veicoli.
Le predette strutture e le relative attività potranno essere gestite direttamente dalla Cooperativa o da terzi così come la Cooperativa potrà
- alienare a terzi; ovvero
- concederle a qualsiasi titolo in locazione o in affitto o comunque in godimento a terzi, congiuntamente o separatamente dalle organizzazioni aziendali relative.
2. Per la realizzazione delle finalità che ne costituiscono l’oggetto sociale, la Società può compiere tutti i contratti, le operazioni o atti di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria ed avvalersi di tutti gli strumenti, rapporti ed apporti previsti o ammessi dalle disposizioni in vigore. In particolare, la Società può:
a) acquistare ed alienare aree anche a mezzo di permute; ottenere il diritto di superficie su aree di proprietà di enti pubblici e privati;
b) acquistare ed alienare immobili, anche se locati ed anche da demolire, risanare, ristrutturare, completare e costituire o acquisire l’usufrutto sugli stessi;
c) costruire ed effettuare interventi di manutenzione, risanamento, recupero, costruzione di edifici o complessi edilizi e di riqualificazione urbana;
d) realizzare gli interventi di cui alla precedente lettera c) su edifici o complessi di edifici di proprietà dei soci, anche se parte delle unità immobiliari negli stessi comprese siano di proprietà di terzi;
e) assegnare in proprietà o in godimento ai soci o locare ai soci e ai terzi le unità immobiliari comprese negli edifici sociali, ovvero impiegare tutte le forme contrattuali che comunque consentano di soddisfare i bisogni abitativi;
f) alienare a soci e a terzi le unità immobiliari con destinazione non residenziale;
g) assistere i soci nell’acquisto di abitazioni di proprietà di terzi, attraverso lo svolgimento dell’attività, la prestazione dei servizi e l’assistenza necessari al soddisfacimento delle loro esigenze abitative;
h) prestare ai soci servizi diretti ad assisterli nell’uso e nella gestione delle abitazioni;
i) contrarre mutui e finanziamenti di altra natura, anche con garanzia ipotecaria, e compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie finalizzate al conseguimento dell’oggetto sociale, comprese l’apertura di conti correnti, l’assunzione di affidamenti bancari e la emissione di cambiali;
l) stipulare contratti di assicurazione, sia nell’interesse della società che dei soci;
m) concedere ed ottenere avalli, fidejussioni, ipoteche ed analoghe garanzie nell’interesse della Società o dei soci, purché relative ad operazioni finalizzate al conseguimento dell’oggetto sociale;
n) consorziarsi con altre cooperative e con terzi per lo svolgimento e il coordinamento delle attività e dei servizi di comune interesse;
o) partecipare a Gruppi Cooperativi paritetici di cui all’art. 2545 septies c.c.;
p) aderire ad associazioni, fondazioni ed enti allo scopo di facilitare il conseguimento dell’oggetto sociale;
q) compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.
Art. 5 – Regolamenti
1. Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società e la sua struttura operativa possono essere disciplinati da appositi Regolamenti, predisposti dal Consiglio di amministrazione ed approvati dall’Assemblea. Con appositi Regolamenti approvati dall’Assemblea sono, altresì, disciplinati i rapporti della Società con i soci che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell’attività mutualistica tra la società e i soci nel rispetto del principio di parità di trattamento.
Titolo II
Soci
Art. 6 – I soci
1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo richiesto per legge o per la iscrizione all’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi.
2. Possono essere soci le persone fisiche, che non abbiano interessi contrastanti con quelli della società e che si impegnino ad osservare lo statuto ed i regolamenti della cooperativa ed a favorire il conseguimento dello scopo mutualistico della stessa.
3. I requisiti soggettivi eventualmente richiesti dalle disposizioni agevolative di cui la Società si avvalga non costituiscono requisiti per la assunzione della qualità di socio, ma unicamente per beneficiare delle attività e servizi mutualistici realizzati con il ricorso a tali agevolazioni.
4. Possono essere soci finanziatori per specifici programmi, i soggetti (persone fisiche, giuridiche, Enti) i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.
5. La responsabilità di ogni socio è limitata al capitale sociale sottoscritto.
Art. 7 – Domanda di ammissione
1. Chi desidera divenire socio deve presentare domanda scritta alla società, nella quale siano riportati, se persona fisica:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, domicilio, professione, composizione del nucleo familiare, codice fiscale e,un eventuale indirizzo email, se diverso dal domicilio, il luogo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni della società, attestati mediante dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi della normativa vigente;
b) valore della partecipazione che intende sottoscrivere;
c) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto ed i regolamenti della società e di non esercitare in proprio imprese identiche o affini con quella della società;
d) dichiarazione dell’eventuale partecipazione ad altre cooperative edificatrici;
e) ogni altro dato a carattere statistico che la cooperativa, su deliberazione del consiglio di amministrazione, riterrà opportuno richiedere, nel rispetto della normativa vigente in tema di privacy.
2. Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione della società, la sede legale, l’oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all’originale dal Presidente dell’ente e dal Presidente del Collegio sindacale nonché l’estratto autentico della deliberazione di adesione alla Società assunta dall’organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della società.
Art. 8 – Procedura di ammissione
1. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda di ammissione e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale e della quota di iscrizione se non versate al momento della sottoscrizione della domanda stessa.
2. La delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.
3. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione è tenuto a motivare la relativa delibera e comunicarla all’interessato entro sessanta (60) giorni. In tal caso, l’aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l’assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.
4. Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest’ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall’assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell’assemblea stessa.
Art. 9 – Obblighi dei soci
1. Il socio, all’atto dell’ammissione alla Società, deve:
a) sottoscrivere e versare la partecipazione sociale sottoscritta;
b) versare il sovrapprezzo di cui all’art. 2528, comma 2, del Codice civile, e la quota annuale delle spese di gestione, nella misura eventualmente stabilita dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione ed indicata nella comunicazione di ammissione.
2. Il socio è tenuto:
a) all’osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni validamente adottate dagli Organi sociali;
b) al versamento degli apporti finanziari e dei corrispettivi relativi ai programmi costruttivi a cui partecipi;
c) a contribuire al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell’oggetto sociale attraverso apporti finanziari, con le modalità previste dai Regolamenti approvati dall’Assemblea;
d) a rispettare puntualmente gli impegni assunti con gli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la Società;
e) a comunicare alla cooperativa ogni modifica del proprio domicilio e, se diverso, del luogo ove devono essere inviate le comunicazioni sociali.
3. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione dalla Società e per morte.
Art. 10 – Diritti dei soci
1. Il socio, che sia in regola con i conferimenti ed i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti del quale non sia stato avviato il procedimento di esclusione, ha il diritto di partecipare a tutti i programmi ed attività realizzati e di beneficiare di tutti i servizi prestati dalla Società, nei termini ed alle condizioni previste dai relativi Regolamenti.
2. La Società si dota di strutture e di strumenti organizzativi idonei ad assicurare la massima partecipazione di tutti i soci, anche attraverso la formulazione di proposte e suggerimenti, alle attività svolte per il conseguimento dell’oggetto sociale e la più diffusa e tempestiva informazione sulle attività programmate e realizzate.
3. I soci, che siano in regola con i conferimenti ed i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Cooperativa nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione, hanno diritto di esaminare il libro dei soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee e di ottenere estratti a proprie spese, nonché, quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero un ventesimo qualora i soci iscritti alla cooperativa abbiano superato il numero di tremila, di esaminare, attraverso un rappresentante, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se questo esiste.
Art. 11 – Recesso del socio
1. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dallo statuto il socio può chiedere di recedere dalla Società quando:
a) abbia perduto i requisiti per 1′ ammissione;
b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
2. La domanda di recesso deve essere inviata alla Società per raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna diretta e ritiro della relativa ricevuta.
3. La domanda di recesso è annotata nel libro dei soci a cura del Presidente ed ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione dell’avvenuta annotazione e, per i rapporti mutualistici tra socio e Società, se non previsto diversamente dai Regolamenti che li disciplinano, con la chiusura dell’esercizio in corso alla data del suo ricevimento, se pervenuta tre mesi prima, o, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo; ai rapporti contrattuali eventualmente in corso si applicano, dalla data dell’annotazione, le condizioni previste per i rapporti con i terzi non soci. Il valore della quota da rimborsare non può mai essere superiore al valore della quota a suo tempo sottoscritta e versata. Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di stabilire che gli effetti del recesso, ivi compreso la restituzione del valore della quota sociale, avvenga alla data di comunicazione dell’avvenuta annotazione della domanda di recesso.
Art. 12 – Esclusione del socio
1. La esclusione dalla Società è deliberata dagli Amministratori nei confronti del socio che:
a) perda i requisiti previsti per l’ammissione alla Società;
b) non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti, delle deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali e alle disposizioni contenute negli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la società e negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, primo comma, del Codice civile;
c) previa intimazione da parte degli amministratori, non esegua in tutto o in parte il versamento della partecipazione sottoscritta o non adempia puntualmente alle obbligazioni assunte a qualunque titolo nei confronti della Società o si renda moroso, in tutto o in parte, nel versamento degli importi dovuti;
d) ponga in essere gravi inadempienze per obbligazioni che derivino dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
e) arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Società o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell’oggetto sociale e in caso di assegnazione in godimento dell’alloggio non lo occupi o lo ceda in uso ad altri;
f) sia interdetto, inabilitato, condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi; è escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.
2. La delibera di esclusione è comunicata al socio, per raccomandata con avviso di ricevimento, dal Presidente, che ne cura l’annotazione nel libro dei soci, dalla cui data la esclusione ha effetto. Il socio escluso può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione.
3. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il socio e la Società.
Art. 13 – Decesso del socio
1. Al socio deceduto si sostituiscono nella qualità di socio, conservandone l’anzianità di adesione alla Società, il coniuge superstite non separato legalmente, i figli, i genitori, i collaterali e nei casi di nucleo familiare di fatto il convivente more uxorio o i componenti del nucleo familiare purché dimostrino la convivenza da almeno due anni alla data del decesso; la convivenza deve essere documentata da apposita certificazione anagrafica o essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà da parte della persona convivente con il socio defunto. In ogni caso i soggetti di cui al comma precedente debbono essere in possesso dei requisiti richiesti per l’adesione alla Società.
2. Al socio deceduto assegnatario in godimento di un’abitazione di proprietà della Società si sostituiscono, nella qualità di socio e di assegnatario, il coniuge superstite o, in sua mancanza, i figli minorenni ovvero il coniuge separato al quale, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, sia stata destinata l’abitazione del socio defunto; in mancanza del coniuge e dei figli minorenni, uguale diritto è riservato al convivente more uxorio ed agli altri componenti del nucleo familiare, purché conviventi da almeno due anni alla data del decesso; la convivenza deve essere documentata da apposita certificazione anagrafica o essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà da parte della persona convivente con il socio defunto.
La sostituzione nella qualità di socio è subordinata al possesso dei requisiti richiesti per l’adesione alla Società; quella nella qualità di assegnatario, ove previsti dalla disposizione agevolativa utilizzata per la realizzazione dell’abitazione, al possesso dei requisiti in vigore per l’assegnazione della stessa.
3. Al socio deceduto prenotatario o assegnatario in proprietà di un’abitazione la cui proprietà non sia stata trasferita con atto pubblico può sostituirsi, nella qualità di socio e di prenotatario o assegnatario, la persona che, per disposizione testamentaria o in applicazione delle disposizioni che regolano le successioni, avrebbe ereditato la proprietà dell’abitazione prenotata o assegnata; la sostituzione nella qualità di socio è subordinata al possesso dei requisiti richiesti per l’adesione alla Società; quella nella qualità di prenotatario o assegnatario, ove previsti dalla disposizione agevolativa utilizzata per la realizzazione dell’abitazione, al possesso dei requisiti in vigore per l’assegnazione della stessa.
Analoga disciplina si applica al socio deceduto prenotatario o assegnatario in proprietà di un immobile con destinazione non residenziale.
4. La sostituzione del socio defunto non può aver luogo qualora, prima della data del decesso, si siano verificate le condizioni per la sua esclusione di diritto dalla Società o sia stato avviato il procedimento di esclusione; qualora esistano debiti scaduti del socio defunto nei confronti della Società, la sostituzione è subordinata alla preventiva estinzione di tali debiti, per capitale, interessi ed eventuali spese.
5. Il certificato di morte del socio deceduto, la documentazione dalla quale risulti la esistenza delle persone che possono sostituirlo ai sensi dei commi precedenti, la eventuale indicazione della persona che richiede di sostituire il socio deceduto, la rinuncia da parte degli altri, nonché la richiesta, da parte di tale persona, di sostituzione del socio deceduto, che deve rispettare le modalità richieste per l’ammissione a socio devono essere inviati alla Società, per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per consegna diretta con ritiro della relativa ricevuta, entro 6 mesi dalla data del decesso. Trascorso inutilmente tale termine, ove non sia possibile procedere con la sostituzione del socio deceduto, la partecipazione del socio deceduto è liquidata ai sensi del presente statuto ed i rapporti mutualistici eventualmente esistenti fra il socio deceduto e la Società sono risolti.
6. Le modalità di successione al socio deceduto, prenotatario e assegnatario, sono disciplinate da apposito regolamento.
Art. 14 – Liquidazione della partecipazione
1. Nel caso di recesso, esclusione o morte del socio, la liquidazione della partecipazione ha luogo sulla base del bilancio dell’esercizio in cui la cessazione del rapporto sociale ha effetto, tenendo conto delle eventuali perdite imputabili al capitale.
2. E’ escluso dalla liquidazione il sovrapprezzo versato ai sensi dell’articolo 9 del Presente Statuto.
3. La liquidazione delle somme di cui al comma 1 è effettuata dagli Amministratori entro centottanta giorni dalla data di approvazione del bilancio di cui allo stesso comma da parte dell’Assemblea; gli Amministratori possono deliberare che l’intero importo liquidato venga corrisposto, unitamente agli interessi legali, in più rate entro un termine massimo di cinque anni. Sulle somme liquidate, la Società ha diritto di rivalersi per i crediti scaduti nei confronti del socio receduto, escluso o deceduto e relativi interessi e spese.
4. Il socio receduto o escluso e gli eredi del socio deceduto rispondono verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno effetto o il decesso si è verificato. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’insolvenza della Società, il socio uscente e gli eredi del socio defunto sono obbligati verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.
Titolo III
Capitale – Patrimonio – Bilancio – Ristoro
Art. 15 – Capitale
1. Il capitale sociale, variabile ed illimitato ed è rappresentato da quote.
2. Il valore delle quote di ciascun socio cooperatore non può essere inferiore al valore minimo né superiore al valore massimo previsto dall’art. 2525 del Codice Civile.
3. Le quote sono nominative, non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari e non possono essere cedute a terzi o a soci salvo il diritto di recesso ex art. 2530 ultimo . comma.
La quota su autorizzazione insindacabile degli amministratori può essere trasferita, per una sola volta, a parenti entro il primo grado in linea retta e a condizione che il soggetto cedente ed il soggetto cessionario non abbiano già usufruito della assegnazione di un alloggio.
La richiesta di trasferimento deve essere inviata al Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata A.R.
Art. 16 – Patrimonio della Cooperativa
1. Il patrimonio della cooperativa è costituito:
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
aa) da un numero illimitato di quote corrispondenti ai soci cooperatori;
ab) dalle quote dei soci finanziatori;
b) dalla riserva legale;
c) dall’ eventuale sovrapprezzo delle quote;
d) dalla riserva straordinaria e da ogni altro fondo di riserva costituito dall’assemblea e/o previsto per legge.
2. Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all’atto del suo scioglimento.
3. La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti e dalle condizioni previste dagli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile.
Art. 17 – Prestito sociale
1. I prestiti effettuati dai soci alla Società rappresentano un contributo essenziale al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell’oggetto sociale.
2. I prestiti possono essere con restituzione a vista o vincolati per un determinato periodo di tempo; le remunerazioni riconosciute sui prestiti sono differenziate in modo da privilegiare, per la loro maggiore utilità per la Società e maggiore coerenza con le proprie finalità, i prestiti vincolati, anche attraverso l’abbinamento del vincolo temporale alla possibilità di ottenere la restituzione a vista di una parte del prestito.
3. Gli interessi corrisposti sui prestiti dei soci persone fisiche e l’importo complessivo dei prestiti effettuati da ciascun socio persona fisica non possono superare i limiti massimi in vigore per l’applicazione delle agevolazioni fiscali che li riguardano.
4. La raccolta del risparmio non è consentita nei confronti dei soci che siano iscritti nel libro dei soci da meno di tre mesi, non può prevedere l’utilizzo di strumenti a vista o collegati all’ emissione o alla gestione di mezzi di pagamento e, in conformità alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, deve attualmente rispettare, qualora ne esistano le condizioni, i criteri ed i limiti patrimoniali stabiliti, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo1° settembre .1993 n. 385, con deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e disciplinati dalle relative istruzioni applicative della Banca d’Italia.
5. I prestiti sono utilizzati dalla Società unicamente per il conseguimento dell’oggetto sociale, nei termini e con modalità compatibili con le remunerazioni riconosciute ai soci che li hanno effettuati e con le scadenze previste per il loro rimborso.
6. Le modalità di raccolta e di restituzione dei prestiti con destinazione generale sono disciplinate da un apposito Regolamento, predisposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall’Assemblea. Le remunerazioni e le altre condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono determinate ed aggiornate dagli Amministratori, così come le condizioni contrattuali la cui definizione ed aggiornamento sono demandate ad essi dal Regolamento deliberato dall’Assemblea; le modifiche al Regolamento sono comunicate ai soci depositanti con le modalità stabilite dallo stesso Regolamento. Il Regolamento ed il foglio illustrativo analitico relativo alle condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono affissi presso la sede della Società; il foglio illustrativo è consegnato a ciascun depositante all’atto dell’apertura del deposito, unitamente a copia del relativo contratto.
7. I prestiti direttamente collegati alla realizzazione di specifici programmi o alla fruizione di specifici servizi sono disciplinati dal Regolamento che ne definisce modalità, condizioni e termini di realizzazione o di fruizione.
8. Non costituiscono raccolta di risparmio i depositi vincolati versati dai soci assegnatari o fruitori di particolari servizi e prestazioni la cui restituzione possa avvenire soltanto alla conclusione del rapporto instaurato con la Società. Tali depositi sono disciplinati dal Regolamento relativo al servizio o all’attività ai quali sono collegati o dal contratto che disciplina il rapporto instaurato fra la Società ed il socio.
Art. 18 – Esercizio sociale
1. L’esercizio sociale della Società inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
Art. 19 – Bilancio di esercizio
1. Al termine di ciascun esercizio, il Consiglio di amministrazione redige il relativo bilancio con l’osservanza delle disposizioni del codice civile in materia di bilancio delle società per azioni, rappresentando in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Il bilancio deve riportare separatamente i dati relativi all’attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. Gli Amministratori e l’Organo di controllo documentano nella nota integrativa la condizione di prevalenza di cui all’articolo 2512, primo comma, cod. civ. con le modalità di cui all’articolo 2513 del Codice civile. Gli Amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa dei dati relativi ai prestiti sociali e dell’eventuale assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deliberate dall’Assemblea.
2. Il bilancio è accompagnato dalla relazione del Consiglio di amministrazione sulla situazione della Società e sull’andamento della gestione, predisposta ai sensi dell’articolo 2428 del codice civile; la relazione deve indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci.
3. Il bilancio, la relazione del Consiglio di amministrazione, se dovuta, e l’eventuale relazione di certificazione di cui al comma 7 sono comunicati all’Organo di controllo, se nominato, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’Assemblea che deve discuterlo.
4. L’Organo di controllo predispone la propria relazione, ai sensi dell’articolo 2429, secondo comma, c.c. per riferire all’Assemblea sui risultati dell’esercizio e sull’attività svolta nell’adempimento dei propri doveri e per fare le proprie osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione, ai criteri di valutazione impiegati ed alla loro eventuale modifica rispetto all’esercizio precedente, con particolare riferimento all’esercizio della deroga di cui all’articolo 2423, quarto comma, del Codice civile; analoga relazione è predisposta, se presente, dal soggetto incaricato del controllo contabile della Società. La relazione dell’Organo di controllo deve specificamente riferire all’Assemblea sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.
5. Il bilancio, unitamente alle relazioni del Consiglio di amministrazione, dell’Organo di controllo e, se presente, del soggetto incaricato del controllo contabile, all’eventuale relazione di certificazione di cui al comma 7, nonché, ove occorra, agli altri documenti richiesti dall’articolo 2429, terzo e quarto comma, del Codice civile, è depositato in copia presso la sede della Società, durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua discussione e finché sia approvato, affinché i soci possano prenderne visione.
6. Il bilancio deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio. Quando particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della Società lo richiedano, la convocazione dell’Assemblea può essere rinviata fino a non oltre centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio; in tal caso, la relazione del Consiglio di amministrazione deve giustificare le ragioni del rinvio. Unitamente all’approvazione del bilancio, l’Assemblea determina, su proposta degli Amministratori, l’importo del sovrapprezzo che deve essere versato, oltre all’importo della quota, dai nuovi soci che verranno ammessi alla Società; tale importo resta valido fino alla data dell’Assemblea che ne modifichi il valore;
7. Se sono stati superati dal valore della produzione o dalle riserve indivisibili, o dai prestiti sociali di cui all’articolo 17 del presente statuto , gli importi, rispettivamente indicati dall’articolo 11 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, e successivi adeguamenti, il bilancio di esercizio deve essere certificato ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
8. Entro trenta giorni dall’approvazione, una copia del bilancio, corredata dalle relazioni del Consiglio di amministrazione, dell’Organo di controllo e, se presente, del soggetto incaricato del controllo contabile nonché dal verbale di approvazione dell’Assemblea, deve essere, a cura degli Amministratori, depositata presso l’Ufficio del Registro delle imprese e presso l’Albo delle società cooperative.
9. Ove il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno, ricorrendone i presupposti di cui all’art. 2435 bis del c.c., di predisporre il bilancio in forma abbreviata, le indicazioni obbligatorie previste nei punti precedenti nella relazione sulla gestione si intendono riferite alla nota integrativa.
Art. 20 – Risultato dell’esercizio – Ristorni
1. L’Assemblea decide sulla destinazione dell’utile residuo di esercizio nel rispetto dei seguenti criteri :
a) alla riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
b) una quota degli utili, nella misura prevista dalle disposizioni che disciplinano i Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, deve essere destinata al Fondo istituito ai sensi dell’articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
c) l’utile rimanente può essere destinato:
c1) alla rivalutazione gratuita del capitale sociale versato nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 7 della L. 59/1992;
c2) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge, ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici richiesti dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;
c3) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti ed alle condizioni previste dal successivo comma 5;
c4) alla riserva straordinaria.
2. Alla rivalutazione delle quote sociali, l’Assemblea può destinare le disponibilità della riserva da sovrapprezzo delle quote.
3. La rivalutazione di cui al comma 1, lettera c), sub c1) non può superare la variazione dell’indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolata dall’ISTAT per il periodo corrispondente all’esercizio sociale al quale gli utili ripartiti si riferiscono.
4. Le quote sociali possono essere remunerate solo se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della Società è superiore ad un quarto; la remunerazione applicata al capitale effettivamente versato non può, in ogni caso, superare la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi aumentata di due punti e mezzo.
5. Gli eventuali ristorni derivanti dalle diverse attività mutualistiche della cooperativa, deliberati dall’Assemblea che approva il bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione, devono essere ripartiti tra i soci sulla base del criterio della proporzionalità rispetto alla quantità e qualità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati con i soci che vi abbiano partecipato ed in conformità alle specifiche modalità previste dall’apposito regolamento.
6. L’Assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni a ciascun socio esclusivamente mediante aumento proporzionale delle rispettive quote, anche in deroga al valore massimo di cui all’articolo 14.
Titolo IV
Requisiti mutualistici
Art. 21 – Requisiti mutualistici
1. Le seguenti clausole mutualistiche, finalizzate alla definizione dei requisiti di mutualità prevalente ai sensi dell’art. 2514 del c.c., sono inderogabili e devono essere di fatto osservate:
a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato del 2,5 per cento;
b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore al 2 per cento del limite previsto per i dividendi;
c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della cooperativa, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Titolo V
Organi della Cooperativa
Art. 22 – Organi della cooperativa
1. Sono organi della Società:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Presidente del Consiglio d’Amministrazione
d) il Collegio sindacale e/o il Revisore contabile.
Art. 23 – Natura dell’Assemblea dei soci
1. L’assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria in relazione alla materia che forma oggetto delle sue deliberazioni.
2. L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità allo Statuto ed alle leggi in vigore, sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.
Art. 24 – Assemblea ordinaria
1. L’assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:
a) approvazione del bilancio;
b) nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione ;
c) nomina e revoca del collegio sindacale e del Presidente dello Stesso Collegio e, quando previsto , del Revisore contabile o della società di revisione alla quale è conferito l’incarico del controllo contabile della Società;
d) conferimento e revoca dell’incarico, sentito il collegio sindacale, al soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
e) determinazione dei compensi per gli amministratori e per i sindaci e , quando previsto,del corrispettivo spettante al soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
f) responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
g) domande di ammissione rigettate dal Consiglio di amministrazione proposte dagli aspiranti soci ai sensi dell’ art.2528 comma 4 C.C.;
h) deliberazioni sull’eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell’articolo 19 del presente statuto;
i) approvazione dei regolamenti interni che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa ed i Soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
l) deliberazioni sull’adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
m) deliberazioni sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori o dal collegio sindacale.
Art. 25 – L’assemblea straordinaria
1. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
a) modificazioni dello statuto;
b) nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori;
c) ogni altra materia attribuitale dalla legge.
Art. 26 – Convocazione dell’Assemblea dei soci
1. L’Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, ora e luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. Nell’avviso di convocazione viene altresì fissato il giorno e l’ora per la seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima né essere successivo di oltre trenta giorni. Nella seconda convocazione l’elenco delle materie da trattare non può essere modificato rispetto a quello previsto per la prima.
2. L’avviso di convocazione dell’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, viene affisso nei locali della Cooperativa ed in ogni unità locale ed è pubblicato almeno 15 giorni prima della data fissata per l’adunanza su uno quotidiani locali e sul sito internet della Cooperativa ed inviato via email ai soci che hanno fornito detto indirizzo.
3. In mancanza delle formalità suddette, l’assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l’intero capitale sociale e partecipa all’assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.
4. L’assemblea è convocata nella sede sociale o in qualsiasi altro luogo, purché in Italia.
5. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno, per l’esame del bilancio di esercizio e per l’adozione delle conseguenti deliberazioni, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Quando lo richiedano particolari esigenze, relative alla struttura e all’oggetto sociale, l’assemblea ordinaria potrà avere luogo entro centottanta giorni dal giorno di chiusura dell’esercizio sociale; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione segnala le ragioni della dilazione nella relazione al bilancio.
6. L’Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei soci. Qualora il Consiglio di Amministrazione non vi provveda entro il termine di novanta giorni dalla richiesta, la convocazione è effettuata dal Collegio Sindacale.
Art. 27 – Costituzione dell’Assemblea dei soci e validità delle deliberazioni
1. Hanno diritto di voto nell’Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci con minore anzianità di iscrizione inferiore a novanta (90) giorni sono invitati e possono presenziare all’Assemblea, senza diritto di voto.
In caso contestazione della quota deve essere nominato un rappresentante comune.
2. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore del capitale sottoscritto.
3. In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.
4. In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. La presenza dei soci alle Assemblee deve risultare da apposito ruolo, controfirmato dal Presidente e dal Segretario, da conservare in atti della cooperativa.
5. L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno. Sono fatti salvi i quorum deliberativi e costitutivi inderogabili fissati dalla legge e dal presente statuto.
6. In ogni caso, le votazioni devono essere palesi salvo che la maggioranza dei soci presenti o rappresentati richieda di procedere per altra forma.
7. Il Presidente dell’Assemblea è eletto tra i soci presenti, con il voto favorevole dei voti validamente espressi. Il Presidente dell’Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. L’assemblea nomina un segretario e, quando occorra, due o più scrutatori.
Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da notaio.
8. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare dal verbale, redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente dell’assemblea e dal segretario che deve indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, per ciascuna votazione, l’identificazione dei soci astenuti e contrari e nel quale devono risultare ed essere riassunti, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno, previa compilazione degli appositi allegati predisposti e messi a disposizione dalla cooperativa.
Art. 28 – Rappresentanza nell’assemblea dei soci
1. I soci possono farsi rappresentare nell’Assemblea da un altro socio, esclusi gli Amministratori, i componenti dell’organo di controllo ed i dipendenti sia della Società che di società da queste controllate.
2. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive alla prima; il rappresentante può farsi sostituire solo da altro socio che sia espressamente indicato nella delega. I documenti relativi devono essere conservati dalla Società.
3. Ciascun socio non può rappresentare per delega più di due soci.
Art. 29 – Composizione del Consiglio di amministrazione – Nomina, cessazione e responsabilità dei Consiglieri
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di sette ed un massimo di undici eletti dall’Assemblea, previa determinazione del loro numero, in maggioranza scelti fra i soci iscritti da almeno tre mesi, in regola con i versamenti a qualunque titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione e non sia stata pronunciata interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi, né la dichiarazione di fallimento, o fra i mandatari delle persone giuridiche socie in possesso degli stessi requisiti.
2. I Consiglieri durano in carica per tre esercizi. I Consiglieri scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica; la cessazione dall’incarico ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito.
3. I Consiglieri sono revocabili dall’Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.
4. I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.
5. I compensi riconosciuti ai Consiglieri per ragioni di carica sono determinati dall’Assemblea che provvede alla loro elezione.
6. I Consiglieri non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un’attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell’Assemblea. Per l’inosservanza di tale divieto il Consigliere decade di diritto dalla carica e risponde dei danni.
7. Oltre a quanto previsto dal comma precedente, decade di diritto dalla carica il Consigliere che:
a) perda i requisiti per essere socio, incorra in una delle cause che comportano l’esclusione dalla Società o sia interdetto, inabilitato o condannato ad una pena che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi ovvero sia dichiarato fallito;
b) non provveda al versamento di quanto dovuto alla Società entro il termine che gli è stato indicato;
c) non sia presente, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive del Consiglio ovvero, nel corso del mandato, a più di quattro riunioni, anche non consecutive, del Consiglio o a due riunioni dell’Assemblea.
8. Il verificarsi della decadenza di cui al comma precedente è accertato dal Presidente, che ne dà immediata comunicazione al Consigliere interessato e provvede a convocare, nei quindici giorni successivi, il Consiglio per la sua sostituzione.
9. Il Consigliere che rinuncia alla carica deve darne comunicazione scritta al Consiglio ed al Presidente del Collegio sindacale se nominato; la rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita in seguito all’accettazione dei nuovi Consiglieri.
10. I Consiglieri devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio; essi sono solidalmente responsabili verso la Società dei danni derivanti dall’inosservanza dei propri doveri, a meno che si tratti di funzioni affidate ad uno o più Consiglieri, e sono altresì solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. La responsabilità per gli atti o le omissioni non si estende al Consigliere che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al Presidente del Collegio sindacale.
11. Se vi è fondato sospetto che i Consiglieri, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità che possano arrecare danno alla Società o a una o più società controllate, i soci che rappresentino un decimo dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto possono denunciare i fatti al Tribunale, ai sensi dell’articolo 2409 del Codice civile, con ricorso notificato anche alla Società.
12. L’azione di responsabilità contro i Consiglieri è promossa dall’Assemblea o dai soci ai sensi degli articoli 2393 e 2393 bis del Codice civile, sostituendo, per quanto riguarda l’Assemblea, alle maggioranze espresse in frazione del capitale uguali maggioranze riferite al numero complessivo dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto. L’azione di responsabilità sociale non pregiudica il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio che sia stato direttamente danneggiato da atti colposi o dolosi dei Consiglieri; tale azione può essere esercitata, ai sensi dell’articolo 2395 del Codice Civile, entro cinque anni dal compimento dell’atto che ha pregiudicato il socio.
Art. 30 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, nomina fra i propri componenti il Presidente della Società e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest’ultimo ad esercitare le proprie competenze.
2. Il Consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi, delegando loro i necessari poteri e precisando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega, a singoli Consiglieri, i quali devono riferire al Consiglio sui risultati conseguiti nella prima riunione successiva alla conclusione dell’incarico ovvero, qualora questo si prolunghi per oltre tre mesi, al termine di ciascun trimestre dal suo affidamento; il Consiglio può sempre impartire direttive ai Consiglieri delegati ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Ciascun Consigliere può chiedere ai Consiglieri delegati che siano fornite in Consiglio informazioni relative agli incarichi agli stessi affidati. Non possono essere delegati i poteri in materia di redazione del bilancio di esercizio, redazione dei progetti di fusione e di scissione,
convocazione dell’Assemblea, ammissione, recesso ed esclusione dei soci e di decisioni che incidano sui rapporti mutualistici con i soci.
3. Al Consigliere al quale siano affidati specifici incarichi è riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione, con il parere favorevole del Collegio sindacale.
4. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da Consiglieri nominati dall’Assemblea, con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, scegliendoli, se presenti, fra i soci che si sono candidati all’Assemblea che ha provveduto al rinnovo delle cariche sociali. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea, che può confermarli o sostituirli per la residua durata del mandato del Consiglio in carica.
5. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri eletti dall’Assemblea, quest’ultima deve essere convocata d’urgenza dagli amministratori rimasti per la ricostituzione del Consiglio di amministrazione; i Consiglieri di nuova nomina scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina. Se viene meno l’intero Consiglio, l’Assemblea per la sua ricostituzione deve essere convocata, con le stesse modalità, dal Collegio sindacale; nel frattempo, il Collegio sindacale può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.
6. Il Consigliere deve dare notizia agli altri Consiglieri ed al Collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata; se l’operazione rientra negli incarichi che gli sono stati specificamente affidati ai sensi del comma 2, deve altresì astenersi dal compierla, investendo della stessa il Consiglio, il quale, nel deliberarla, deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società dell’operazione. In caso di inosservanza, le deliberazioni che possano recare danno alla Società possono essere impugnate dai Consiglieri e dal Collegio sindacale ai sensi dell’articolo 2391, terzo comma, del Codice civile ed il Consigliere risponde dei danni derivati alla Società dalla sua azione od omissione.
7. I Consiglieri rispondono dei danni che siano derivati alla Società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell’esercizio dell’incarico.
Art. 31 – Compiti del Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Società, di cui ha l’esclusiva responsabilità e competenza, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell’oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ferma restando la necessità della preventiva autorizzazione dell’assemblea in tutti i casi eventualmente previsti dalla Legge o da presente Statuto.
2. Il Consiglio di amministrazione, in particolare:
a) elegge al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente;
b) assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale;
c) propone all’Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all’articolo 2528, comma 2, del Codice civile, tenendo conto delle riserve patrimoniali risultanti dallo stesso bilancio;
d) convoca l’Assemblea dei soci, di propria iniziativa e, se costituite, l’Assemblea dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa e l’Assemblea speciale dei possessori degli strumenti finanziari;
e) predispone i Regolamenti statutari che disciplinano i rapporti tra la Società ed i soci, determinando i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell’attività mutualistica nei confronti degli stessi soci, ed i Regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della Società, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; delibera l’acquisto delle quote sociali e delle azioni di partecipazione cooperativa della Società, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge;
f) delibera la costituzione ed assume partecipazioni in società cooperative, consorzi di cooperative, società per azioni e società a responsabilità limitata che svolgano attività di effettiva rilevanza ed interesse per il conseguimento dell’oggetto sociale, che non ne deve risultare in alcun modo modificato;
g) provvede alla sostituzione dei Consiglieri che dovessero mancare durante il proprio mandato;
h) propone all’assemblea di pronunciarsi sulle richieste presentate da coloro ai quali il Consiglio di Amministrazione non abbia accolto la domanda di ammissione e, nella relazione al bilancio, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci.
3. Il consiglio di amministrazione può nominare un comitato esecutivo la cui composizione ed i cui compiti e poteri sono stabiliti al momento della nomina. La nomina dei membri del comitato esecutivo dovrà essere votata da almeno i due terzi degli aventi diritto al voto.
4. Salvo quanto previsto dall’articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di amministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall’ufficio di amministratore.
Art. 32 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione e validità delle deliberazioni
1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta al bimestre. Il Consiglio deve essere convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio sindacale se nominato.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente, che ne coordina i lavori, mediante comunicazione contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare; alla convocazione è allegata la documentazione necessaria affinché i Consiglieri siano adeguatamente informati sulle materie all’ordine del giorno. La convocazione è inviata, anche per via telematica, o consegnata ai Consiglieri ed ai Sindaci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza; nei casi d’urgenza, la convocazione può essere inviata per telegramma, fax o posta elettronica con un preavviso di almeno 24 ore, ovvero comunicata telefonicamente con un preavviso di almeno due giorni non festivi e consegna della documentazione all’inizio della riunione.
3. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono tenute di norma presso la sede della cooperativa. Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza. A parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il Consigliere dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. 4.Il Consiglio può deliberare, con il voto favorevole di tutti i Consiglieri in carica, che la presenza alle riunioni possa avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso, con la stessa deliberazione deve essere approvato il Regolamento dei lavori consiliari che ne disciplini le modalità di svolgimento e di verbalizzazione.
5. Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte dal Consigliere designato dallo stesso Consiglio o da un dipendente della Società designato dal Presidente. Delle riunioni del Consiglio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro del Consiglio di amministrazione e sottoscritto del Presidente e del segretario.
6. Le deliberazioni che non sono prese in conformità alla legge o allo Statuto possono essere impugnate, entro novanta giorni dalla data della deliberazione, dai Consiglieri assenti o dissenzienti nonché dai soci, limitatamente alle deliberazioni lesive dei loro diritti, applicando, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378 del Codice civile. Sono, in ogni caso, fatti salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni eventualmente annullate.
Art. 33 – Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Cooperativa.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Cooperativa è nominato dal Consiglio ed ha la firma e la rappresentanza legale della Società e ad esso competono la promozione e l’indirizzo dell’attività della società per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell’oggetto sociale. 2.Oltre alle ulteriori funzioni eventualmente delegate dal Consiglio, al Presidente, in particolare, compete:
a) stipulare i contratti e gli atti di ogni genere autorizzati dal Consiglio di amministrazione per il conseguimento dell’oggetto sociale
b) incassare le somme dovute alla Società, a qualunque titolo, dai soci e da soggetti pubblici e privati, con il rilascio delle relative quietanze liberatorie;
c) stare in giudizio per conto della Società, presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale, e nominare, revocare e sostituire avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;
d) curare l’affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibile ai soci, di un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti;
e) curare la tenuta del libro dei soci e, se emesse, dei libri degli azionisti di partecipazione cooperativa, degli strumenti finanziari e delle obbligazioni, del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, e se emessi, del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea speciale dei possessori degli strumenti finanziari;
f) provvedere agli adempimenti previsti dall’articolo 2383, quarto comma, del Codice civile per la iscrizione nel Registro delle imprese dei Consiglieri e dall’articolo 2400, terzo comma, per la iscrizione della nomina e della cessazione dei Sindaci;
3.Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell’assenza e/o temporaneo impedimento del Presidente. Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri ad un altro membro del consiglio di amministrazione, nonché con speciale procura ai dipendenti della cooperativa.
Titolo VI
Collegio sindacale
Art. 34 – Collegio Sindacale
1. Ove nominato dall’assemblea, ovvero in presenza dei presupposti di legge di cui all’articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre (3) membri effettivi e due (2) supplenti.
2. Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
3. La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi dell’articolo 2543 c.c. ai soci finanziatori. L’assemblea nomina il presidente del collegio stesso.
4. I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.
5. Il collegio sindacale deve vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
6. A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all’andamento generale dell’attività sociale.
7. Nell’espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese- possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2399, c.c. L’organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l’accesso a informazioni riservate.
8. I sindaci relazionano, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.
9. Il Collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409 bis e seguenti del cod. civ.
Art. 35 – Controllo Contabile
1. Ove il collegio Sindacale non sia previsto o non sia nominato in assenza dei requisiti di cui all’art. 2543 del c.c., il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.
Art. 36 – Collegio arbitrale
1. Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Arbitro nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Grosseto. Se tutte le parti concordano può essere nominato con le stesse modalità un Collegio Arbitrale composto di tre membri.
2. L’Arbitro ovvero il Collegio arbitrale, decideranno in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, sulla base del Regolamento vigente presso la suddetta Camera Arbitrale, che le parti dichiarano espressamente sin d’ora di accettare, ed il relativo lodo sarà non impugnabile ed immediatamente esecutivo.
3. Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 34, 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.
4. L’organo arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell’arbitrato.
5. Non possono essere oggetto di compromesso le controversie nelle quali la legge preveda l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.
6. Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.
Art. 37 – Scioglimento e liquidazione
1. Lo scioglimento anticipato della Società, quando ne ricorrano i presupposti di cui all’articolo 2545 duo decies del Codice civile, è deliberato dall’Assemblea straordinaria, la quale decide:
a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
b) la nomina dei liquidatori con l’indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.
2. Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento, procedendo alla convocazione dell’Assemblea ed all’ iscrizione nel Registro delle imprese della dichiarazione di accertamento della causa dello scioglimento ovvero della deliberazione dell’Assemblea; in caso di omissione, il verificarsi di una causa di scioglimento può essere accertato con decreto del Tribunale, su istanza dell’Organo di controllo o di singoli Amministratori o soci. In caso di ritardo od omissione, gli Amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla Società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi.
3. Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento dell’effettuazione delle consegne al liquidatore, gli Amministratori conservano il potere di gestire la Società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale e sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi per gli atti od omissioni compiuti in violazione di tale obbligo.
4. L’Assemblea può sempre modificare la deliberazione di cui al comma 1, con la stessa maggioranza, e può, in ogni momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, applicandosi, in tal caso, la disciplina prevista dall’articolo 2487 ter, secondo comma, del Codice civile.
5. I liquidatori possono essere revocati dall’Assemblea o, quando sussista una giusta causa, dal Tribunale, su istanza dell’Organo di controllo o dei soci.
6. Avvenuta l’iscrizione nel Registro delle imprese della nomina dei liquidatori, a loro cura,gli Amministratori cessano dalla carica e consegnano agli stessi liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato; di tale consegna viene redatto apposito verbale.
Le disposizioni del presente Statuto relative alle decisioni dei soci, alle Assemblee, agli Amministratori ed all’Organo di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione. Alla denominazione della Società deve essere aggiunta l’indicazione che la stessa è in liquidazione.
7. I liquidatori devono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell’incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in materia di responsabilità degli Amministratori.
8. La liquidazione è effettuata secondo le disposizioni del Codice civile in materia di liquidazione delle società per azioni.
9. Il patrimonio residuo risultante dal bilancio finale della liquidazione – dedotte le somme necessarie al rimborso delle quote sociali, delle rivalutazioni di cui all’articolo 20, comma 2, lettera c), numero 2), è devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito dalla Lega nazionale cooperative e mutue ai sensi dell’articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.